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ASSICURAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELL'EXPORT USA

ASSICURAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELL'EXPORT USA


05 Agosto 2026



ASSICURAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELL'EXPORT USA

Per l’impresa italiana, vendere negli Stati Uniti può significare operare in un mercato molto attrattivo, ma con un’esposizione giuridica e finanziaria più ampia di quella normalmente percepita nelle vendite europee. Il rischio non sembra riguardare soltanto il viaggio della merce: può comprendere il mancato pagamento, le contestazioni sul prodotto, gli obblighi regolatori, le variazioni dei dazi e il costo di una controversia. L’assicurazione dovrebbe inserirsi in un sistema comprensivo di due diligence del cliente, conformità tecnica e contratto.

Una prima verifica concerne la spedizione. La copertura cargo andrebbe coordinata con la resa commerciale e con il punto in cui il rischio passa al compratore. L’indicazione approssimativa di un Incoterm, senza luogo convenuto o edizione di riferimento, può lasciare dubbi proprio quando si verifica il sinistro. È opportuno verificare che la polizza accompagni la merce per l’intero percorso, comprese soste, depositi intermedi e trasporto interno negli USA. Va inoltre ricordato che, nella disciplina UCC, si distinguono contratti nei quali il rischio passa con l’affidamento al vettore e contratti nei quali resta al venditore sino alla destinazione: la scelta dovrebbe risultare con chiarezza dal testo negoziale.

Più delicato appare il tema della product liability. Negli ordinamenti statunitensi una richiesta risarcitoria può coinvolgere diversi soggetti della filiera, dal fabbricante del componente al distributore, e può fondarsi su negligenza, responsabilità senza colpa o violazione delle garanzie. Anche installazione, istruzioni, avvertenze e assistenza successiva alla vendita possono generare responsabilità. La polizza di product liability va esaminata in concreto. Vanno controllati l’estensione territoriale agli Stati Uniti, il criterio temporale della garanzia, le spese di difesa, le franchigie, il limite aggregato annuo, ecc. Per prodotti suscettibili di provocare una pluralità di danni, il valore della singola fornitura può non bastare a definire il massimale. Va inoltre verificata separatamente la copertura delle spese di richiamo, che non necessariamente rientra nella normale responsabilità civile.

L’attualità rafforza un approccio preventivo. Dall’8 luglio 2026 gli importatori di molti prodotti di consumo soggetti alla vigilanza della Consumer Product Safety Commission devono trasmettere elettronicamente i dati dei certificati di conformità prima dell’immissione dei beni nel mercato americano; per le merci provenienti da Foreign Trade Zones la decorrenza è fissata all’8 gennaio 2027. Pur essendo l’importatore il soggetto obbligato, il produttore italiano dovrebbe fornire dati tecnici, prove e riferimenti ai laboratori in forma completa e coerente. La prevenzione assicurativa inizia quindi prima della spedizione, attraverso tracciabilità e controllo documentale.

Il secondo fronte riguarda il credito. Nei dodici mesi prima del 31 marzo 2026, i fallimenti riferibili ad attività d’impresa negli Stati Uniti sono aumentati dell’11,4%, passando da 23.309 a 25.960. Il dato non rende di per sé gli USA un mercato ad alto rischio Paese, ma può suggerire prudenza nella concessione di dilazioni, soprattutto verso clienti nuovi o distributori sottocapitalizzati.

L’assicurazione del credito è utile, purché non sia intesa come una garanzia automatica di incasso. Le polizze prevedono normalmente limiti per debitore, obblighi informativi e termini rigorosi per la denuncia del ritardo o del sinistro. Il venditore può affiancare alla copertura un anticipo, un credito documentario o una standby letter of credit. Nei rapporti continuativi si può valutare una garanzia sui beni e sui ricavi della loro rivendita, da perfezionare secondo l’Article 9 UCC, con registrazione del financing statement e possibile priorità rispetto ai creditori non garantiti.

Un’ulteriore possibile criticità riguarda la politica doganale. Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema ha stabilito che l’IEEPA non conferisce al Presidente il potere di imporre dazi. Nello stesso giorno l’amministrazione ha però introdotto, su una diversa base legislativa, un sovrapprezzo generale del 10%, applicabile dal 24 febbraio per 150 giorni e destinato a terminare il 24 luglio, salvo proroga del Congresso. Parallelamente sono proseguite misure settoriali ai sensi della Section 232, incluse modifiche recenti a acciaio, alluminio e rame. Il costo doganale può dunque cambiare tra ordine, produzione e importazione, anche quando una precedente misura venga annullata.

Il contratto dovrebbe tradurre questa mappa dei rischi in regole ragionevolmente semplici. È opportuno precisare, tra l’altro, Incoterm, punto di consegna, importer of record e ripartizione di dazi e costi sopravvenuti, prevedendo un adeguamento del prezzo o una rinegoziazione quando l’onere doganale muti sensibilmente. Prestazioni promesse, verifiche e termini di contestazione vanno definiti evitando che cataloghi o comunicazioni commerciali amplino involontariamente le garanzie. Nei limiti della legge applicabile, si possono circoscrivere i rimedi alla riparazione, sostituzione o rimborso ed escludere le perdite indirette. Importatore e distributore dovrebbero infine rispondere delle attività sotto il loro controllo — stoccaggio, modifiche, installazione ed etichettatura locale — mantenendo coperture coerenti. L’obiettivo non è eliminare ogni rischio, ma renderlo identificabile, allocato e, per quanto possibile, assicurabile.

 

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