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POINT BREAK: ESTEROVESTIZIONE E PENALITY PROTECTION NEL TRANSFER PRICING

POINT BREAK: ESTEROVESTIZIONE E PENALITY PROTECTION NEL TRANSFER PRICING


24 Giugno 2026



La disciplina italiana dei prezzi di trasferimento trova il proprio fondamento nell'articolo 110, comma 7, del TUIR, che impone di valorizzare le operazioni infragruppo transnazionali secondo il principio di libera concorrenza, in conformità alle Linee Guida OCSE. A presidio di questa regola sostanziale, l'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, nel cui contesto si inserisce anche l'articolo 26 del D.L. 78/2010, introduce il regime di penalty protection: se il contribuente predispone, firma digitalmente e comunica all'Agenzia delle Entrate una documentazione ritenuta "idonea" secondo i criteri del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, n. 360494, le sanzioni per infedele dichiarazione collegate a una rettifica dei prezzi di trasferimento non si applicano.

La Circolare n. 15/E del 26 novembre 2021 ha chiarito che l'idoneità documentale va valutata in senso sostanziale e non meramente formale: ciò che conta è che Master file e Documentazione Nazionale forniscano agli organi di controllo gli elementi conoscitivi necessari per ricostruire l'accurata delineazione delle transazioni e l'analisi di comparabilità. È proprio in questo passaggio che si annida il punto di contatto, spesso sottovalutato, con la disciplina della residenza fiscale societaria. 

  1. Il nesso logico: la residenza come presupposto della relazione infragruppo

La penalty protection si fonda su un presupposto implicito ma decisivo: che le parti della transazione siano correttamente qualificate come "impresa residente" e "impresa estera collegata". L'articolo 73 del TUIR, riformato dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal periodo d'imposta 2024, individua oggi la residenza delle società sulla base della sede legale, della sede di direzione effettiva o della gestione ordinaria svolta in via principale nel territorio dello Stato. La riforma ha sostituito la nozione di "sede dell'amministrazione", elaborata da una giurisprudenza ormai consolidata in termini di sede effettiva di matrice civilistica, con le nuove nozioni di "sede di direzione effettiva" e "gestione ordinaria in via principale", proprio per superare le incertezze interpretative e applicative che la vecchia formula aveva generato. Ciò non significa, tuttavia, che i parametri utilizzati precedentemente dalla giurisprudenza siano stati del tutto abbandonati: gli elementi istruttori già valorizzati per individuare la sede effettiva (luogo delle riunioni del board, autonomia decisionale, gestione operativa e finanziaria) restano centrali anche nell'accertamento dei nuovi criteri.

Se l'Agenzia delle Entrate contesta che una controparte estera del gruppo (la subsidiary irlandese, la holding lussemburghese, la trading company svizzera) è in realtà fiscalmente residente in Italia perché diretta di fatto dal territorio italiano, l'architettura della transazione rischia di essere riletta in modo radicalmente diverso: ciò che la documentazione di transfer pricing descriveva come operazione tra un'impresa italiana e un'impresa estera potrebbe essere riqualificato, agli occhi del Fisco, come un flusso reddituale riferibile a un unico centro decisionale italiano. In questo scenario, la contestazione non riguarda più soltanto il valore di libera concorrenza del prezzo praticato, ma la stessa qualificazione soggettiva delle parti della transazione.

  1. Perché la penalty protection può essere revocata in dubbio

Il Provvedimento 360494/2020 chiarisce che la protezione dalle sanzioni non opera quando la documentazione, pur formalmente completa, non corrisponde al vero o non consente l'effettiva ricostruzione delle transazioni. Una contestazione di esterovestizione, se accolta, può influire su questo presupposto per più ragioni, da valutare con la dovuta cautela e caso per caso:

  1. L'onere della prova e l'orientamento di fondo della giurisprudenza

Un punto su cui la giurisprudenza più recente appare convergere riguarda la ripartizione dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, che la localizzazione estera è fittizia e che la società è una costruzione di puro artificio. La mera esistenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di una capogruppo italiana, di per sé, non è stata generalmente considerata sufficiente a fondare la contestazione, dovendo l'Ufficio provare l'assenza di una reale autonomia organizzativa ed economica della struttura estera.

  1. Le implicazioni pratiche per i gruppi multinazionali

Per un gruppo con strutture estere e un'attenta compliance di transfer pricing, il rischio non è soltanto quello "tipico" di una rettifica del prezzo praticato, sanabile con la documentazione idonea. È un rischio di secondo livello, spesso non presidiato: la tenuta della sostanza economica e gestionale delle entità estere coinvolte nelle transazioni documentate. Due aspetti meritano particolare attenzione:

  1. Conclusioni

Le imprese multinazionali che predispongono Master file e Documentazione Nazionale confidano nella protezione dalle sanzioni che l'ordinamento riconosce in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento. Tale protezione presuppone un dato spesso trascurato: che il soggetto italiano sia davvero il soggetto che la documentazione descrive e che le entità estere del gruppo siano realmente residenti dove dichiarano di essere. Quando emerge una contestazione di esterovestizione, l'intero impianto della penalty protection può vacillare, anche se la documentazione di transfer pricing è formalmente impeccabile.

La sovrapposizione tra esterovestizione e transfer pricing è un'area in cui la differenza tra una struttura difendibile e una vulnerabile si misura spesso in dettagli organizzativi e documentali costruiti con anni di anticipo rispetto a un eventuale accertamento. Un'analisi integrata, che leghi la revisione della governance e della sostanza delle entità estere alla coerenza della documentazione di transfer pricing, consente di intervenire prima che le due contestazioni si rafforzino a vicenda in sede di verifica.

Se il vostro gruppo opera con entità estere e volete verificare la solidità della struttura, sia sotto il profilo della residenza fiscale che del transfer pricing, contattateci: insieme possiamo mappare i punti di esposizione e impostare una compliance che tenga in entrambi gli scenari di controllo.

 

Avvocato Daniele Ferretti, Attorney-at-Law (New York)

 

 

Le informazioni contenute nel presente articolo sono fornite a scopo meramente informativo e generale e non costituiscono, né intendono costituire, un parere legale o altra forma di consulenza professionale. Il contenuto non tiene conto delle circostanze specifiche del singolo caso e non può essere utilizzato quale base per l’assunzione di decisioni senza il preventivo ottenimento di un parere professionale qualificato.

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