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Verso un nuovo paradigma per i rimborsi dei dazi IEEPA

Verso un nuovo paradigma per i rimborsi dei dazi IEEPA


10 Aprile 2026



Verso un nuovo paradigma per i rimborsi dei dazi IEEPA

Quadro generale e sviluppi recenti

In data 27 marzo 2026, il Giudice Richard K. Eaton della U.S. Court of International Trade (CIT) ha emanato un’ordinanza modificativa relativa al caso Atmus Filtration, Inc. v. United States (Court No. 26-01259). Il provvedimento giunge a seguito della storica sentenza della Corte Suprema del 20 febbraio 2026 (Learning Resources, Inc. v. Trump, No. 24-1287), che ha sancito l’illegittimità dei dazi imposti ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ritenendo che tale autorità tariffaria di ampia portata richieda un’esplicita delega legislativa del Congresso (1).

Alla luce nelle novità occorse negli ultimi due mesi, il tema centrale relativo ai dazi statunitensi si è ormai da tempo spostato dall’an debeatur (il diritto al rimborso) al quomodo, ovvero alle modalità procedurali e ai limiti temporali entro cui gli aventi diritto possono recuperare le somme indebitamente versate.

Per comprendere la portata del provvedimento del 27 marzo, è essenziale collocarlo nella corretta sequenza procedurale, che consta di almeno tre atti principali:

Le novità dell’ordinanza del 27 marzo 2026

Sebbene l’efficacia dell’ordinanza in esame sia attualmente sospesa in attesa dell’implementazione del sistema CAPE, la relativa portata giuridica è particolarmente rilevante in quanto, ai sensi del 19 U.S.C. § 1514, nel sistema doganale statunitense una liquidazione diventa definitiva e finale per tutte le parti se non viene contestata tramite protest entro 180 giorni. L’ordinanza del 27 marzo revoca in dubbio tale preclusione, ammettendo la riliquidazione anche per le entries che abbiano superato tale soglia.

Il fondamento giuridico invocato – ancorché molto controverso nel dibattito giuridico – è la giurisdizione residuale della CIT ai sensi del 28 U.S.C. § 1581(i), che consentirebbe alla Corte di ordinare il ripristino della legalità anche per posizioni consolidate quando il dazio sia stato dichiarato illegittimo ab initio. In questa prospettiva, la riliquidazione assumerebbe una funzione ripristinatoria obbligatoria, che supera le preclusioni previste per legge.

Ai sensi dei quanto previsto dall’ordinanza in esame, dunque:

Si precisa che l’ordinanza del 27 marzo esclude espressamente le questioni relative al trattamento de minimis ai sensi del 19 U.S.C. § 1321, che sono oggetto di separato contenzioso dinanzi alla CIT. Gli importatori interessati da questa categoria, pertanto, devono monitorare autonomamente l’evoluzione di quel procedimento.

Analisi dei rischi e strategia del “Protective Protest”

Nonostante la portata apparentemente onnicomprensiva dell’ordinanza del 27 marzo, permangono rischi concreti per i soggetti interessati ai rimborsi, che suggeriscono un approccio di estrema cautela.

Il punto più controverso riguarda, in particolare, la perdurante rilevanza del rimedio del protest. Nel sistema ordinario, infatti, costituisce il presupposto essenziale per contestare una liquidazione doganale. L’ordinanza del 27 marzo, ampliando il rimedio anche alle entries definitive, sembrerebbe ridimensionarne il ruolo, inducendo a ritenere, in linea di principio, che la procedura di protest non sia più necessaria.

Ancorché il provvedimento in esame revochi in dubbio tale principio, quanto meno in relazione alla fattispecie di cui trattasi, l’utilizzo dello strumento del protest rimane il rimedio più sicuro e suggerito a fronte delle incertezze che permangono in materia, anche in considerazione della (probabile) impugnazione che il Governo statunitense promuoverà contro le pronunce della CIT e della possibilità di una conseguente riforma dei provvedimenti in materia.

Inoltre, stante la temporanea sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di cui trattasi, la CBP non è attualmente obbligata a dare esecuzione immediata al provvedimento del 27 marzo, in particolare per le entries definitivamente liquidate. Durante il periodo di sospensione, dunque, i termini di liquidazione continueranno a decorrere, con il rischio che ulteriori entries entrino nella categoria della final liquidation senza che l’importatore abbia adottato misure cautelative.

Alla luce di quanto precede, nonché in considerazione delle incertezze relative alle tempistiche di implementazione della fase 2 di CAPE e delle limitazioni disposte dal 19 U.S.C. § 1501, si raccomanda, per tuziorismo, di depositare un protective protest per tutte le entries prossime alla scadenza dei 180 giorni, nonché — cautelativamente — per quelle già definitivamente liquidate.


(1) Si segnala che, in data 6 aprile 2026, Atmus Filtration ha depositato un notice of dismissal; il leading case è attualmente Euro-Nations Florida v. United States, nel quale la CIT ha replicato la medesima struttura ordinatoria.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e assistenza.

 

Avvocato Daniele Ferretti, Attorney-at-Law (New York)

Le informazioni contenute nel presente articolo sono fornite a scopo meramente informativo e generale e non costituiscono, né intendono costituire, un parere legale o altra forma di consulenza professionale. Il contenuto non tiene conto delle circostanze specifiche del singolo caso e non può essere utilizzato quale base per l’assunzione di decisioni senza il preventivo ottenimento di un parere professionale qualificato.

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