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Dazi USA e rimborsi IEEPA dopo la decisione della Corte Suprema: effetti giuridici e profili operativi

Dazi USA e rimborsi IEEPA dopo la decisione della Corte Suprema: effetti giuridici e profili operativi



Dazi USA e rimborsi IEEPA dopo la decisione della Corte Suprema: effetti giuridici e profili operativi

Gli effetti della decisione della Corte Suprema e il ruolo della CIT

A seguito della sentenza del 20 febbraio 2026, con la quale la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittima l’imposizione di dazi fondata sull’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), sono insorte numerose tematiche pratiche tra gli operatori interessati, soprattutto relativamente alle modalità di restituzione degli importi già versati.

Come conseguenza immediata, la Court of Appeals for the Federal Circuit, sollecitando la definizione di un meccanismo operativo per i rimborsi, ha emesso un mandate nei confronti della U.S. Court of International Trade, che, pur riconoscendo il diritto degli importatori alla restituzione, ha escluso di voler gestire direttamente tale funzione in via amministrativa.

Essendo stata investita della questione il Customs and Border Protection statunitense (CBP), è emersa l’impossibilità di procedere a rimborsi immediati in assenza di un sistema informatico adeguato, avviando lo sviluppo di soluzioni basate sulle piattaforme ACE e CAPE. La Court of International Trade ha quindi sospeso l’immediata esecutività delle restituzioni, mantenendo una funzione di supervisione e richiedendo aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del sistema.


Il modello procedurale proposto da CBP: ACE e CAPE

La soluzione che il CBP ha delineato per gestire le conseguenze legate alla pronuncia della Corte Suprema, si articola in un processo fortemente automatizzato, volto a consentire la gestione massiva dei rimborsi.

In sintesi, il modello prevede: (i) la presentazione, da parte dell’importatore, di una dichiarazione tramite l’Automated Commercial Environment (ACE) contenente le entries interessate dai dazi IEEPA; (ii) l’esecuzione automatica di controlli e ricalcoli, con esclusione dei dazi IEEPA e applicazione delle tariffe ordinarie; (iii) la verifica da parte di CBP; (iv) la liquidazione o riliquidazione automatica delle entries; (iv) il calcolo degli interessi; (v) l’aggregazione dei rimborsi per importatore; e (vi) la certificazione degli importi e il pagamento tramite il Department of the Treasury.

Nel corso della conference del 12 marzo 2026, il CBP ha ulteriormente sviluppato tale schema attraverso il progetto CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), concepito come portale dedicato alla gestione delle richieste, la cui funzionalità dovrebbe entrare in vigore entro la fine del mese aprile.

Attività preparatorie per gli operatori

Nonostante il livello di dettaglio tecnico raggiunto, il CBP non ha ancora adottato linee guida ufficiali, definitive e vincolanti pubblicate da CBP in materia di rimborso dei dazi IEEPA. La procedura, dunque, deve ritenersi ancora in fase di costruzione amministrativa, sotto la supervisione della Court of International Trade.

In considerazione di ciò, le imprese interessate dovrebbero comunque avviare un’attività di preparazione interna, provvedendo, In particolare, a:



Il meccanismo di compensazione: limite strutturale del rimborso

Un elemento ulteriore da considerare nel quadro attuale è il fatto che il rimborso delle somme versate non sarà equivalente all’ammontare dei dazi IEEPA pagati.

Il sistema prospettato da CBP si basa infatti su un ricalcolo complessivo del dazio dovuto, che comporta (a) la rimozione della componente IEEPA e (b) la contestuale applicazione dei dazi ordinari comunque dovuti secondo la normativa vigente.

Il rimborso, pertanto, dovrebbe essere pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto in base al regime tariffario corretto, con conseguente compensazione tra le due componenti.

Ne deriva che il rimborso non sarà pari al 100% dei dazi IEEPA versati, ma sarà ridotto in funzione dei dazi ordinari applicabili.

Considerazioni operative e strategiche

Alla luce del quadro attuale, si delineano con sufficiente chiarezza alcune indicazioni operative di rilievo. Il processo di rimborso appare destinato a configurarsi come centralizzato, amministrativo e fortemente digitalizzato, con gestione diretta da parte del CBP.

Parallelamente, la U.S. Court of International Trade sembra orientata a non sostituirsi all’amministrazione nell’esecuzione operativa, limitando il proprio intervento a funzioni di indirizzo e supervisione. In tale contesto, allo stato non emergono elementi che giustifichino un ricorso generalizzato al contenzioso, anche alla luce dell’imminente definizione di una procedura amministrativa dedicata. Ne consegue che il principale fattore critico per gli operatori sarà rappresentato dalla prontezza organizzativa, ossia dalla capacità di predisporre e presentare tempestivamente dati completi, coerenti e verificabili.

In questa prospettiva, la fase attuale assume una natura essenzialmente preparatoria: la tempestiva organizzazione delle informazioni e il coordinamento con consulenti legali e doganali costituiscono la leva principale per massimizzare il recupero degli importi dovuti.

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